Campi Elettromagnetici

Dal 2 Settembre 2016 in vigore la nuova Direttiva “Campi Elettromagnetici”

Con il Decreto 1 agosto 2016 n. 159 pubblicato in G.U. del 18 agosto 2016 è stata recepita la direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz) a breve termine. Il decreto modifica e integra alcune indicazioni già presenti nel Titolo VIII, capo IV, del Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
CAMPI ELETTROMAGNETICI: campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE /LIVELLI DI AZIONE: l’art. 3 del Decreto limita le esposizioni massime fissando valori limite di esposizione (VLE) per gli effetti sensoriali e gli effetti sanitari; tali effetti sono definiti negli allegati II (effetti non termici) e III (effetti termici) della direttiva relativa ai campi elettromagnetici. Nella maggior parte dei casi i VLE vengono definiti in termini di grandezze riscontrabili all’interno del corpo che non possono essere misurate direttamente ne semplicemente calcolate. Per questo motivo l’art. 3 introduce livelli di azione (LA) fissati in termini di grandezze di campo esterne, più facilmente rilevabili tramite misurazioni o calcoli.

La valutazione di esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, è un obbligo per il Datore di Lavoro, ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 28 del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 e di adottare misure di protezione o prevenzione al fine di ridurre i rischi individuati. I lavoratori per i quali è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di azione, devono essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria per prevenire ed individuare tempestivamente eventuali effetti negativi per la salute.

I campi elettromagnetici vengono prodotti da una vasta gamma di sorgenti alle quali i lavoratori possono essere esposti sul luogo di lavoro, la Direttiva 2013/35/UE (detta anche direttiva EMF) è destinata principalmente alle piccole e medie imprese, ma può essere utile anche per i lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori, le autorità di regolamentazione degli Stati membri ed in molte attività lavorative, ad esempio i processi di fabbricazione, la ricerca, le comunicazioni, le applicazioni mediche, la produzione, trasmissione e distribuzione di energia, la telediffusione, la navigazione marittima e aerea e la sicurezza.

L’omessa valutazione può portare alle seguenti sanzioni:

  1. Il datore di lavoro è punito:
    1. con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro;
    2. con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.192 a 4.384 euro.
  2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
    1. con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.192 a 4.384 euro;
    2. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822 a 4.384 euro.

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Per avere ulteriori informazioni e chiarimenti potete chiamare il numero: 081/19005711 oppure inviare una Email a: crelettroambiente@gmail.com

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