L’ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L’allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/2008 riporta molte indicazioni sull’illuminazione naturale e artificiale degli ambienti di lavoro.

Ad esempio si indica che se non sia richiesto dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori. E inoltre gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d’illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori. E, ancora, i luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.

L’ illuminazione  di un ambiente di lavoro deve garantire: buona visibilità, confort visivo e sicurezza. E “deve fornire condizioni ottimali per lo svolgimento del compito visivo richiesto, anche quando si distoglie lo sguardo dal compito o per riposo o per variazione del compito”.

STRUMENTO DI MISURA

DIGITAL LIGHT METERS ST – 8809A

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